Art. 2170 – Nozione

Nella soccida(1) il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse 2135, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano 2178, 2184, 2187(2).

L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto 2178.

Note

(1)

Il contratto di soccida costituisce un’ipotesi di contratto agrario associativo. Esso si distingue in tre tipologie: semplice, parziaria e con conferimento di pascolo.

(2)

Gli elementi costitutivi del contratto di soccida sono comuni a quelli della mezzadria e della colonia parziaria, ovvero:
a) esercizio in comune di un’attività di impresa;
b) raggiungimento di un medesimo scopo;
c) ripartizione dei prodotti e degli utili dell’attività svolta.
Invece i diritti del soccidario sono quelli previsti dagli artt. 2178 e 2181.

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