Art. 2171 – Nozione

Nella soccida 2170 semplice 2181, 2184, 2185, 2186 il bestiame(1) è conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell’articolo 2181(2).

Note

(1)

Esso costituisce il bene principale dell’organizzazione produttiva.

(2)

La stima determina la consistenza del bestiame, al fine di raffrontare i capi di bestiame conferiti all’inizio della soccida con quelli finali, nonchè di valutare il bene di cui il soccidante diviene custode durante il rapporto.

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