Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida 2170 viene trasferito ad altri 2160, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante 2559, derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante(1).
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso 2160.
Note
(1)
Il trasferimento del bestiame determina solo una modificazione soggettiva dal lato del soccidante. Pertanto, nell’ipotesi in cui viene trasferita solo una parte del bestiame, all’originario soccidante si aggiungerà il terzo acquirente, il quale, in proporzione della propria quota di bestiame, sarà titolare di crediti e debiti derivanti dalla soccida.