Art. 2178 – Accrescimenti, prodotti, utili e spese

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative(1), dalla convenzione o dagli usi(2) 2170.

È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno 2184, 2263, 2265.

Note

(1)

Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, a seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

(2)

Alcune spese sono poste a carico del solo soccidario, altre a carico del solo soccidante. In particolare, tra le spese gravanti sul soccidario vi sono quelle relative alla manodopera necessaria per l’allevamento del bestiame, la lavorazione dei prodotti e il trasporto di questi ultimi nell’apposito deposito. Viceversa, le spese a carico del soccidante sono quelle riguardanti l’alimentazione del bestiame e le cure veterinarie.

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