Art. 2179 – Morte di una delle parti

La soccida 2170 non si scioglie per la morte del soccidante 2158, 2168, 2186.

In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158 2168.

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