Art. 2184 – Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative(1), dalla convenzione o dagli usi 2170, 2171, 2178, 2183.

Note

(1)

Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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