Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato(1) 2190, 2192, 2194.
Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni 2195, 2197 richieste dalla legge per l’iscrizione 2411, 2566.
Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto 2192, 2964.
Note
(1)
I soggetti interessati all’iscrizione sono gli imprenditori individuali e gli amministratori di società, i quali hanno un interesse personale e diretto, nonché un vero e proprio obbligo di provvedere alla richiesta di iscrizione.