Art. 219 – Prova della proprietà dei beni

(1)Il coniuge può provare con ogni mezzo 950 co. II nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene 197(2).

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi(3).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 87 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

Ovviamente ci si riferisce ai beni mobili, poiché per gli immobili (812cc) e mobili registrati (art. 815 del c.c.) operano le regole di cui all’art. 2643 del c.c..

(3)

La norma opera con l’esclusione dei beni siti nella casa coniugale, per i quali opera la presunzione di proprietà comune di entrambi i coniugi in quote uguali, salvo appunto diversa prova esperibile con ogni mezzo.

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