(1)Il coniuge può provare con ogni mezzo 950 co. II nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene 197(2).
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi(3).
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 87 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
Ovviamente ci si riferisce ai beni mobili, poiché per gli immobili (812cc) e mobili registrati (art. 815 del c.c.) operano le regole di cui all’art. 2643 del c.c..
(3)
La norma opera con l’esclusione dei beni siti nella casa coniugale, per i quali opera la presunzione di proprietà comune di entrambi i coniugi in quote uguali, salvo appunto diversa prova esperibile con ogni mezzo.