Art. 2192 – Ricorso contro il decreto del giudice del registro

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l’interessato(1), entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l’ufficio del registro 2189, 2190, 2964.

Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro(2).

Note

(1)

Soggetti legittimati a ricorrere sono coloro che hanno subìto un effettivo pregiudizio dall’avvenuta iscrizione d’ufficio, dal rifiuto di iscrizione o dalla cancellazione d’ufficio.

(2)

Il decreto emesso dal tribunale ha natura di decreto emesso in camera di consiglio, non più impugnabile se emesso in sede di reclamo, ma revocabile in qualsiasi momento in quanto provvedimento di volontaria giurisdizione privo dei caratteri di decisorietà e definitività.

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