Art. 2194 – Inosservanza dell’obbligo di iscrizione

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634(1), chiunque omette di richiedere l’iscrizione 2188, 2195, 2196, 2205, 2221(1) nei modi e nel termine stabilito dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516 2189, 2190, 2197, 2198, 2330, 2383, 2385, 2400, 2417, 2446(2).

Note

(1)

Si rimanda all’art. 2630 per la nuova fattispecie di “Omessa esecuzione di denunce, comunicazione o depositi”.

(2)

La sanzione è applicabile a prescindere dal tipo di omissione commessa: sia che l’omissione riguardi l’intera iscrizione, sia che riguardi la mancanza di un documento o il ritardo nella richiesta.

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