Art. 2198 – Minori, interdetti e inabilitati

I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale 2195 da parte di un minore emancipato 397 o di un inabilitato 425 o nell’interesse di un minore non emancipato 320, 371, n. 3 o di un interdetto 397, 424, 425, 774 e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio 2194 a cura del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.

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