Art. 2201 – Enti pubblici

Gli enti pubblici(1) che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale 409, n. 4 c.p.c. sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese 2093, 2195, 2221.

Note

(1)

Per stabilire la natura pubblica di un ente è necessario guardare al regime giuridico, cioè al complesso di norme e principi che ne regolano l’esistenza e l’attività, nonché all’inserimento nella struttura amministrativa pubblica.

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