Art. 2203 – Preposizione institoria

È institore(1) colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale 425, 2195, 2196, n. 5.

La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa 2197, 2205.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto 1716, 2257.

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