Art. 2205 – Obblighi dell’institore

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto 2203, l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese 2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2197 e la tenuta delle scritture contabili 2214.

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