Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata 1396(1).
In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare 19, 2193, 2298, 2384.
Note
(1)
La norma richiama la disciplina prevista dall’art. 1396 per la rappresentanza in generale, dalla quale si differenza per la forma di pubblicità, ai fini dell’opponibilità ai terzi: pubblicità legale per l’art. 2207 e pubblicità di fatto per l’art. 1396.