Art. 2209 – Procuratori

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori 2196, n. 5, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa 2204, pur non essendo preposti ad esso(1).

Note

(1)

Vedi nota 1 sub art. 2203.

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