Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori 2196, n. 5, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa 2204, pur non essendo preposti ad esso(1).
Note
(1)
Vedi nota 1 sub art. 2203.