Art. 2210 – Poteri dei commessi dell’imprenditore

I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati 1835.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna 2213, né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati 1732, 1744, 2211.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?