Art. 2224 – Esecuzione dell’opera

Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite 1622 dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine(1), entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni 1454.

Trascorso inutilmente il termine fissato(2), il committente può recedere dal contratto 1373, 2227, salvo il diritto al risarcimento dei danni 1218.

Note

(1)

Si attribuisce implicitamente un potere di verifica del committente, potere espressamente previsto dall’art. 1662 nel contratto di appalto.

(2)

La fissazione di un termine per conformarsi ha carattere facoltativo; ciò nonostante, anche nel caso in cui il committente non se ne sia avvalso, potrà valersi delle norme generali sulla risoluzione per inadempimento del contratto.

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