Art. 2225 – Corrispettivo

Il corrispettivo 2222, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali(1) o gli usi, è stabilito dal giudice 1657 in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo 1709, 1755, 2233.

Note

(1)

L’art. 9 del D.L. 1/2012 ha abrogato le tariffe professionali ed ha stabilito che per la liquidazione giudiziale dei compensi il giudice dovrà fare riferimento a parametri ministeriali, fissati con decreto per le diverse categorie professionali.

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