L’accettazione espressa o tacita dell’opera(1) libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima 1578, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati 1512, 1665, 1745.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti 1490, 1667, al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta 1495, 2964. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’articolo 1668 2946(2).
Note
(1)
L’accettazione fa sorgere il diritto al compenso e determina il passaggio di proprietà dell’opera, se la materia è fornita dal prestatore; invece, se la materia è fornita dal committente, la proprietà dell’opera gli spetta fin dal suo sorgere.
(2)
Il rinvio all’art. 1668 consente al committente di scegliere tra i seguenti rimedi:
a) l’eliminazione dei vizi e delle difformità a spese del prestatore d’opera;
b) la riduzione proporzionale del prezzo;
c) la risoluzione se l’opera è inadatta alla sua funzione.
Oltre al diritto al risarcimento del danno in caso di colpa del prestatore.