Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto 1176(1). Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità 1228, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione 1717(2).
Note
(1)
Il professionista incaricato può avvalersi della collaborazione di ausiliari e sostituti solo per l’esecuzione della prestazione affidatagli e rientrante nelle sue competenze.
(2)
L’utilizzazione dei collaboratori ha valore interno: nei rapporti con i clienti rimane responsabile a tutti gli effetti solo il prestatore d’opera intellettuale.