Art. 2232 – Esecuzione dell’opera

Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto 1176(1). Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità 1228, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione 1717(2).

Note

(1)

Il professionista incaricato può avvalersi della collaborazione di ausiliari e sostituti solo per l’esecuzione della prestazione affidatagli e rientrante nelle sue competenze.

(2)

L’utilizzazione dei collaboratori ha valore interno: nei rapporti con i clienti rimane responsabile a tutti gli effetti solo il prestatore d’opera intellettuale.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?