Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico(1) 23, 1916 è regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi 2068.
Note
(1)
Il lavoro domestico può estendersi anche fuori dell’ambito strettamente domestico, purchè venga comunque soddisfatto un bisogno del datore di lavoro, che non costituisca strumento dell’attività professionale da lui svolta.