Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto dopo un anno di ininterrotto servizio(1), ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni 2109; Cost. 36.
Note
(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1969 n. 16, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’inciso “dopo un anno di ininterrotto servizio”.