Art. 2243 – Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto dopo un anno di ininterrotto servizio(1), ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni 2109; Cost. 36.

Note

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1969 n. 16, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’inciso “dopo un anno di ininterrotto servizio”.

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