In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie 2120(1).
L’ammontare dell’indennità è determinata sulla base dell’ultima retribuzione in danaro(2), nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.(3)
Note
(1)
L’art. 17, L. 2 aprile 1958, n. 339, ha implicitamente abrogato la parte finale del comma 1, commisurando diversamente l’ammontare dell’indennità di cui al comma 2.
(2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 giugno 1973, n. 72, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui commisura l’indennità di anzianità alla sola retribuzione in denaro, escludendo il vitto e l’alloggio.
(3)
Comma implicitamente abrogato ex art. 17, L. 339/1958.