Art. 2245 – Indennità di anzianità

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie 2120(1).

L’ammontare dell’indennità è determinata sulla base dell’ultima retribuzione in danaro(2), nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.(3)

Note

(1)

L’art. 17, L. 2 aprile 1958, n. 339, ha implicitamente abrogato la parte finale del comma 1, commisurando diversamente l’ammontare dell’indennità di cui al comma 2.

(2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 giugno 1973, n. 72, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui commisura l’indennità di anzianità alla sola retribuzione in denaro, escludendo il vitto e l’alloggio.

(3)

Comma implicitamente abrogato ex art. 17, L. 339/1958.

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