Art. 2248 – Comunione a scopo di godimento

La comunione(1) costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

Note

(1)

La comunione a scopo di godimento trova la propria disciplina nelle norme sancite in tema di comunione ordinaria (1100 ss.).

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