Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale 2195 ss. devono costituirsi secondo uno dei tipi(1) regolati nei capi III e seguenti di questo titolo 2291 ss..
Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa 2135(2) sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice 2251-2290(3), a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.
Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative 2511 ss. e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo(4).
Note
(1)
Le tipologie di società previste dal nostro ordinamento sono: le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni.
(2)
Ad esempio, attività agricola ai sensi dell’art. 2135.
(3)
Le società semplici non sono ammesse all’esercizio di un’impresa commerciale, in virtù della ridotta autonomia patrimoniale (che non consente un’adeguata protezione dei terzi e del mercato) e delle ridotte caratteristiche di pubblicità (in parte superate).
Ciò nonostante, lo statuto della società semplice costituisce la base della disciplina della s.n.c. e della s.a.s. alla quale il codice rinvia agli artt. 2293 e 2315.
(4)
A tale particolare regime sono sottoposte le imprese che hanno per oggetto l’esercizio del credito (banche) e quelle assicurative che devono costituirsi nella forma della società per azioni; le società sportive (L. 23 marzo 1981, n. 91) possono costituirsi solo nella forma di società per azioni e di società a responsabilità limitata.