Nella società semplice 2249, 2293 e 2297(1) il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti 1350, n.9, 2643, n.10; art. 204 disp.att. c.c.(2).
Note
(1)
Nonostante sia sprovvista di personalità giuridica, la società semplice è dotata di una propria soggettività giuridica, costituendo un autonomo centro d’imputazione di situazioni giuridiche di natura sostanziale e processuale.
(2)
Il contratto sociale è a forma libera, salvo il caso in cui vengano conferiti (v. 2247) beni immobili (v. 812) o diritti reali immobiliari per i quali, ai sensi dell’art. 1350, è necessario l’atto scritto (che dovrà poi essere trascritto) a pena di nullità (v. 1350 n. 9).