Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci(1), delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società 1102, 2248.
Note
(1)
Qualora l’utilizzo personale sia autorizzato dagli altri soci, il socio utilizzatore non conseguirà il possesso del bene, bensì la semplice detenzione, così che l’eventuale trasformazione del titolo d’uso potrà avvenire solo mediante un atto di interversione nel possesso.