Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti 2265, 2280, 2282. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali 1101.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità 2286, 2295, n. 7.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite 2178, 2265, 2295, n. 8.