Art. 2264 – Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo 1473.

La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall’articolo 1349 e nel termine di tre mesi(1) dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione 2964. L’impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo 1444, 2034, 2603.

Note

(1)

Il termine è previsto a pena di decadenza (v. 2964).

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