Art. 2266 – Rappresentanza della società

La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi 2278.

In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale 2257, 2295, n. 5, 2298, 2310.

Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’articolo 1396(1).

Note

(1)

L’art. 1396 il quale prevede che la modifica del potere di rappresentanza possa essere validamente opposta ai terzi a condizioni che questi ne siano venuti a conoscenza con mezzi idonei.

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