Art. 2270 – Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti(1) sugli utili spettanti al debitore 2262 e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione 2282, 2283.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società 2272, 2305, 2531, 2614.

Note

(1)

Il creditore particolare del socio può soddisfarsi solo sugli utili spettanti al socio suo debitore e mai sul patrimonio sociale.

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