Art. 2272 – Cause di scioglimento

La società si scioglie:

1) per il decorso del termine 2273, 2295, n. 9, 2448, n. 1(1);

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo 27, 2295, n. 5, 2448, n. 2(2);

3) per la volontà di tutti i soci 1372, 2252, 2448, n. 5;

4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita 27, 2284, 2323;

5) per le altre cause previste dal contratto sociale 2284, 2484, n. 7;

5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata(3)(4).

Note

(1)

Nel caso in cui il contratto sociale preveda un termine di durata della società. In caso contrario la società semplice si intende costituita a tempo indeterminato.

(2)

L’impossibilità di realizzare l’oggetto sociale può essere determinata sia da eventi esterni alla società (es.: revoca della concessione amministrativa necessaria per l’esercizio dell’impresa), sia da eventi interni (es.: distruzione dei beni aziendali; contrasto insanabile tra i soci che impedisce la formazione della volontà sociale etc.).

(3)

Tale lettera è stata aggiunta dall’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

(4)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l’art. 389, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’introduzione del numero 5-bis) al comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

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