Art. 2273 – Proroga tacita

La società è tacitamente prorogata(1) a tempo indeterminato 2285 quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali 2272, n. 1, 2307.

Note

(1)

La proroga può essere tacita o espressa. In quest’ultimo caso sono i soci a deliberare la prosecuzione della vita della società oltre la scadenza del termine v. 2272 fissato nell’atto costitutivo. Essa comporta la modifica di una clausola dell’atto costitutivo, pertanto, deve essere approvata da tutti i soci v. 2252. Si noti che la proroga tacita è sempre a tempo indeterminato v. 2285, 2307, la proroga espressa può anche essere a tempo determinato.

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