Art. 2275 – Liquidatori

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati(1) con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale 2259, 2309.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci 2450.

Note

(1)

Possono essere nominati liquidatori sia i soci, sia gli amministratori, sia terzi estranei alla società. Essi, in qualsiasi modo nominati, devono accettare la carica.

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