Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati(1) con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale 2259, 2309.
I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci 2450.
Note
(1)
Possono essere nominati liquidatori sia i soci, sia gli amministratori, sia terzi estranei alla società. Essi, in qualsiasi modo nominati, devono accettare la carica.