Art. 2294 – Incapace

La partecipazione di un incapace(1) 1425 alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all’osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425.

Note

(1)

Sono necessarie le stesse autorizzazioni richieste per l’esercizio di un’impresa. In particolare, il minore soggetto alla responsabilità genitoriale dei genitori (v. 315) o a tutela (v. 343) nonché l’interdetto (v. 414) e l’inabilitato (v. 415) devono essere autorizzati dal tribunale su parere del giudice tutelare, alla continuazione dell’esercizio di un’impresa (v. 320, 371 e 424). Il minore emancipato (v. 390) deve essere autorizzato dal tribunale, su parere del giudice tutelare e sentito il curatore, per continuare nonché per iniziare un’impresa commerciale.

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