Art. 2295 – Atto costitutivo

L’atto costitutivo della società deve indicare 2328, 2475, 2518:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;

2) la ragione sociale 2292;

3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società 2298(1);

4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie 2250, 2299;

5) l’oggetto sociale 2266, 2272 n.2, 2533;

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione(2);

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera 2263, 2286;

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

9) la durata della società(3) 2272, n.1, 2307.

Note

(1)

Se è omessa tale indicazione, si applicano le norme dettate in materia di società semplice agli artt. 2251 e ss. le quali, salvo patto contrario, prevedono che l’amministrazione e la rappresentanza della società spettino a tutti i soci disgiuntamente.

(2)

Se mancano le indicazioni di cui al numero 6) e 8), si applica l’art. 2253.

(3)

Se non viene indicata la durata della società, questa si considera contratta a tempo indeterminato.

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