Art. 2296 – Pubblicazione

L’atto costitutivo della società 2330 con sottoscrizione autenticata 2703 dei contraenti, o una copia autenticata 2703 di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico 2699, deve entro trenta giorni essere depositato per l’iscrizione(1), a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese 2188, 2506 nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale 33, 2200, 2297, 2330.

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo 2330(2).

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il def ref=2615notaio 2626.

Note

(1)

Per gli atti ricevuti o autenticati all’estero, i termini suddetti decorrono dalla data del deposito a norma dell’art. unico L. 13 marzo1980, n. 73 (Adeguamento dei termini in materia di pubblicità di atti formati all’estero).

(2)

Ai sensi dell’art. 2630, la violazione di un simile obbligo è sanzionata anche penalmente.

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