Art. 2298 – Rappresentanza della società

L’amministratore che ha la rappresentanza della società 2295 n. 3, 2463, n. 8, 2475, n. 7; l.f. 157 può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale 2384, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura 19, 2204. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese 34, 2188 o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza 19, 2193, 2206, 2207.

Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe(1).

Note

(1)

Comma abrogato ex art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999).

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