Art. 2299 – Sedi secondarie

Un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese 2188 del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie(1) 2295 n. 4 con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall’istituzione delle medesime 2188, 2197.

L’estratto deve indicare l’ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell’iscrizione.

Presso l’ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto all’esercizio della sede medesima(2).

L’istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’iscrizione nello stesso termine anche all’ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società 2197, 2330, 2626.

Note

(1)

Le sedi secondarie non rilevano come autonomi centri di imputazione giuridica, bensì quale manifestazione del vincolo organico sussistente tra l’impresa e le sue ramificazioni.
Da ciò consegue che ogni attività svolta dal preposto alla sede secondaria farà comunque capo all’impresa nella sua globalità.

(2)

Comma abrogato ex art. 33, L. 24 novembre 2000, 340 (Legge di semplificazione 1999).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?