Art. 2307 – Proroga della società

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società 2273, entro tre mesi(1) dall’iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese 2188, 2305, 2531, 2964(2).

Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente 2289.

In caso di proroga tacita 2295, n.9 ciascun socio può sempre recedere dalla società 1373, dando preavviso a norma dell’articolo 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell’articolo 2270.

Note

(1)

Il termine è di decadenza (v. 2964).

(2)

Durante la vita della società, il creditore particolare del socio non può infatti chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (v. 2305). Il creditore non ha quindi normalmente interesse alla proroga, in quanto solo lo scioglimento della società gli consente di soddisfarsi sulla quota di partecipazione spettante al debitore.

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