Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione(1) della società dal registro delle imprese 2188, 2191.
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci(2) e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi 2324, 2456.
Le scritture contabili ed i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
Le scritture contabili 2214 e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese 2220, 2457.
Note
(1)
Secondo l’orientamento dominante, in ragione degli effetti riconnessi dalla legge alle relative iscrizioni, la cancellazione ha efficacia costitutiva per le società di capitali ed efficacia dichiarativa per le società di persone.
(2)
Qualora a seguito della cancellazione rimangano alcuni creditori insoddisfatti, si determinerà un fenomeno successorio in virtù del quale:
a) l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce in capo ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda della responsabilità che avevano “pendente societate”;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società si trasferiscono ai soci.