Ai fini dell’applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante(1).
Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali(2).
Note
(1)
Rispetto alla nota suddivisione tra Spa quotate e non quotate nei mercati regolamentati, il legislatore ha individuato una sorta di “tertium genus” che raccoglie: a) la categoria delle società quotate nei mercati regolamentati; b) la categoria delle società non quotate, ma solo nella misura in cui queste abbiano una diffusione rilevante dei propri titoli tra il pubblico (è necessario, a tal fine, che il patrimonio non sia inferiore a 5.164.569 euro e che il numero di azionisti o obbligazionisti sia superiore a 200).
(2)
L’originario Capitolo V, Titolo V del Libro V (artt. 2325 a 2461) è stato sostituito dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e comprende oggi gli articoli da 2325 a 2451.