Art. 2327 – Ammontare minimo del capitale

La società per azioni deve costituirsi con un capitale(1) non inferiore a cinquantamila euro(2).

Note

(1)

Il capitale della società, pur nel rispetto del minimo di legge, non può mai essere manifestamente insufficiente in relazione all’attività sociale svolta.

(2)

L’art. 20 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, ha costituito la parola “centoventimila” con la seguente “cinquantamila”.

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