Art. 2335 – Assemblea dei sottoscrittori

L’assemblea dei sottoscrittori 2334, 2339:

1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società 2329;

2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo 2328 e dello statuto;

3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori 2328, n. 8, 2333, 2340, 2341;

4) nomina gli amministratori 2383 ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza 2380 bis, 2397 e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti(1).

L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte 2351, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

Note

(1)

Il D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, ha sostituito le parole “cui è demandato il controllo contabile” con le seguenti: “incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”.

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