Art. 2339 – Responsabilità dei promotori

I promotori 2337 sono solidalmente responsabili 1292 verso la società e verso i terzi 2521, n. 6:

1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società 2327, 2334;

2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell’articolo 2343;

3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società 2333, 2621, n. 1.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito 1705, 2615.

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