Art. 2341 – Soci fondatori

La disposizione del primo comma dell’articolo 2340 si applica anche ai soci(1) che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l’atto costitutivo 2328, n. 8, 2333, 2340.

Note

(1)

Ogni convenzione stipulata da alcuni soci fondatori all’infuori dell’atto costitutivo e all’insaputa degli altri soci fondatori, olre i limiti temporanei e quantitativi previsti dal primo comma dell’art. 2340, è da ritenersi nulla.

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