Art. 2347 – Indivisibilità delle azioni

Le azioni sono indivisibili(1). Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti 2352.

I comproprietari dell’azione rispondono solidalmente 1292 delle obbligazioni da essa derivanti 2344.

Note

(1)

Dalla caratteristica di indivisibilità delle azioni deriva il corollario processuale della legittimazione esclusiva del rappresentante comune, il quale deve essere nominato a maggioranza dei comproprietari e, qualora non si riesca a raggiungere tale quorum, dall’autorità giudiziaria.

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