Le azioni devono essere di uguale valore 2463, 2468 e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto 2328, n. 8, 2351 o con successive modificazioni di questo 2346, 2350, 2351, 2365, 2369, 2376, 2436, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.