Coloro che hanno trasferito azioni non liberate 2023, 2354, n. 4 sono obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti 1838, 2344, per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento 1534, 2355, 2355 bis nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell’azione sia rimasta infruttuosa 2472.